Nota: La presente versione italiana è fornita a titolo informativo. Fa fede esclusivamente la versione tedesca.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI CADIDA SOFTWARE GMBH
PER LA FORNITURA E L'ADATTAMENTO DI SOFTWARE
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti condizioni si applicano alla fornitura di software standard e al suo adattamento per le finalità del cliente da parte di Cadida Software GmbH (di seguito denominata «Cadida»). Per adattamento di un software ai sensi delle presenti Condizioni generali di contratto si intende non solo l'adattamento di software standard, ma anche la realizzazione di software personalizzato per il cliente. Laddove di seguito venga utilizzato il termine «software», esso comprende sia il software standard adattato sia il software realizzato su misura.
1.2 Le presenti Condizioni generali di contratto si applicano anche agli ordini successivi, indipendentemente dal fatto che nel singolo contratto successivo si faccia nuovamente espresso riferimento alle presenti condizioni.
1.3 Eventuali condizioni contrattuali del cliente divergenti non diventano parte integrante del contratto, salvo che siano state espressamente riconosciute per iscritto da Cadida. L'esecuzione di prestazioni da parte di Cadida non costituisce riconoscimento delle condizioni contrattuali del cliente.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Le offerte di Cadida, salvo diverso accordo espresso, sono senza impegno. Il contratto si perfeziona soltanto con la conferma da parte di Cadida dell'ordine conferito dal cliente oppure, in assenza di conferma d'ordine, con l'inizio dell'adattamento del software o della realizzazione del software da parte di Cadida.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO, CAPITOLATO TECNICO, CODICE SORGENTE
3.1 Oggetto del contratto sono, a seconda di quanto convenuto tra le parti, la fornitura di software standard e il suo adattamento per le finalità del cliente e/o la realizzazione di software personalizzato per il cliente. Costituiscono inoltre parte delle prestazioni di Cadida una documentazione del software (documentazione del prodotto con istruzioni di installazione in formato elettronico), l'installazione e l'istruzione iniziale, salvo diverso accordo nel singolo caso.
3.2 Cadida esegue l'adattamento del software standard ovvero la realizzazione di software personalizzato secondo i requisiti elaborati nel capitolato tecnico.
3.3 Il capitolato tecnico è redatto da Cadida. La redazione del capitolato tecnico è soggetta a corrispettivo.
3.4 All'inizio del contratto il cliente mette a disposizione di Cadida il capitolato dei requisiti, che costituisce il punto di partenza per la redazione del capitolato tecnico. Il capitolato dei requisiti illustra la situazione attuale presso il cliente, compreso l'ambiente hardware e software esistente, le esigenze degli utenti nonché una prima descrizione dei requisiti funzionali del software.
3.5 Cadida non è tenuta alla consegna del codice sorgente.
4. ALTRI OBBLIGHI DI PRESTAZIONE
4.1 Cadida mette a disposizione del cliente il software in forma pronta per l'installazione.
4.2 Il software viene installato da Cadida – salvo diverso accordo – nell'ambiente software e hardware del cliente previsto dalla conferma d'ordine.
4.3 Cadida svolge, a titolo oneroso, un'istruzione iniziale all'uso del software per i dipendenti designati dal cliente per l'utilizzo del software. L'istruzione iniziale si svolge in forma collettiva, non individuale, presso la sede del cliente.
4.4 Cadida non mette a disposizione il codice sorgente, salvo che ciò sia stato espressamente convenuto nell'offerta.
5. TERMINI E SCADENZE DELLE PRESTAZIONI
5.1 I termini e le scadenze per l'esecuzione delle prestazioni sono concordati di comune accordo tra Cadida e il cliente e fissati per iscritto. Possono essere vincolanti soltanto termini e scadenze determinabili per data.
5.2 Qualora si verifichino circostanze ed eventi tali da far prevedere un fabbisogno di tempo aggiuntivo, Cadida ne dà comunicazione al cliente. Circostanze ed eventi che esulano dalla sfera di responsabilità di Cadida, come ad es.
• il mancato adempimento da parte del cliente di un obbligo contrattuale di collaborazione
• eventi imprevedibili e straordinari quali, ad es., scioperi, serrate, eventi naturali, catastrofi e altri eventi di forza maggiore prorogano i termini e le scadenze concordati per un periodo adeguato, comunque non inferiore alla durata degli impedimenti.
6. MODIFICHE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO
6.1 Cadida non è tenuta a tenere conto di richieste di modifica e di ampliamento relative alla gamma di funzioni, alla struttura del programma, alla configurazione delle schermate o ad altre caratteristiche, nella misura in cui esse costituiscano uno scostamento dal contenuto originario del contratto e, in particolare, non siano conformi al capitolato tecnico o ad altre descrizioni delle prestazioni.
6.2 Cadida è libera di tenere conto delle modifiche richieste dietro corrispettivo aggiuntivo. La base di calcolo è costituita dal tempo aggiuntivo necessario e dalle tariffe giornaliere concordate tra il cliente e Cadida.
7. COLLABORAZIONE DEL CLIENTE
7.1 Il cliente è tenuto a supportare adeguatamente Cadida nell'esecuzione delle prestazioni concordate, in particolare nella redazione del capitolato tecnico, nell'adattamento ovvero nella realizzazione del software e nell'installazione. L'obbligo di collaborazione del cliente comprende in particolare la messa a disposizione delle informazioni di natura informatica e di organizzazione del progetto necessarie per le prestazioni concordate (ad es. capitolato dei requisiti di cui al punto 3.4).
7.2 Durante i test di collaudo e gli eventuali cicli di prova necessari, il cliente mette a disposizione dipendenti competenti, autorizzati a valutare e decidere in merito a vizi, modifiche funzionali e modifiche della struttura del programma. Egli mette a disposizione il sistema di elaborazione dati previsto nella misura adeguata e per il periodo necessario.
7.3 Il cliente mette tempestivamente a disposizione di Cadida i dati di prova necessari per i test di collaudo e per gli eventuali cicli di prova necessari.
7.4 Qualora Cadida sia tenuta all'installazione del software, il cliente metterà a disposizione il software e l'hardware a tal fine necessari. L'ambiente software e hardware presso il cliente richiesto in base alla conferma d'ordine deve essere garantito da quest'ultimo.
7.5 Il cliente designa un referente competente per tutte le questioni relative all'esecuzione del contratto.
8. DIRITTI DI UTILIZZO
8.1 Il cliente riceve il diritto non esclusivo, illimitato nel tempo e non trasferibile di utilizzare il software, compresa la documentazione. Ne fanno parte i diritti indicati di seguito ai punti da 8.2 a 8.6.
8.2 Il cliente può riprodurre il software nella misura in cui la singola riproduzione sia necessaria
per il suo utilizzo conforme alla destinazione. Tra le riproduzioni necessarie rientrano l'installazione sull'hardware impiegato nonché il caricamento nella memoria di lavoro ai fini dell'esecuzione del software. Salvo diverso accordo nel singolo caso, può essere realizzata e conservata una sola copia di sicurezza, che deve essere contrassegnata come copia di sicurezza del software fornito.
8.3 Il cliente ha il diritto di utilizzare il software all'interno di una rete o di un altro sistema informatico multipostazione, in modo che possa essere utilizzato contemporaneamente o in successione da più di una postazione di lavoro (cosiddetta applicazione multiutente). Il tipo e il numero degli utenti autorizzati ad accedere al software sono determinati in base a quanto stabilito nella conferma d'ordine. Se, di conseguenza, il numero degli utenti autorizzati all'accesso è limitato rispetto al numero complessivo degli utenti collegati al sistema informatico, il cliente deve garantire tale limitazione mediante misure tecniche e organizzative e renderlo verosimile a Cadida. Per ogni ulteriore aumento del numero degli utenti autorizzati all'accesso egli è tenuto a corrispondere un canone di licenza separato, determinato in base al tipo e al numero degli utenti aggiuntivi autorizzati.
8.4 La ritraduzione del software fornito in uso e consegnato in codice oggetto in altre forme di codice (decompilazione) o altre forme di ricostruzione a ritroso dei diversi stadi di realizzazione del software non sono consentite, salvo che l'articolo 69e della legge tedesca sul diritto d'autore (UrhG) le consenta inderogabilmente.
8.5 Le modifiche al programma sono consentite soltanto nella misura in cui siano necessarie per l'utilizzo del software nei limiti previsti dal contratto, in particolare per l'eliminazione di errori, e nella misura in cui Cadida non intenda eseguire le modifiche al programma richieste dietro un corrispettivo adeguato. Sono escluse da quanto sopra le integrazioni e le modifiche di interfacce del software, nella misura in cui queste siano previste per l'integrazione e/o la modifica da parte del cliente (cosiddetto scripting). Lo scripting nella forma sopra indicata è consentito.
8.6 La vendita o la donazione del software, nonché la sua cessione temporanea a terzi – purché non avvenga mediante locazione a scopo di lucro o mediante leasing – sono consentite soltanto se il terzo dichiara di accettare l'ulteriore validità delle presenti condizioni di utilizzo; in tal caso il cliente deve consegnare al terzo tutte le copie del programma in suo possesso oppure distruggere le copie non consegnate. A seguito della cessione del software, il diritto del cliente all'utilizzo del programma si estingue ovvero non gli spetta per la durata della cessione temporanea. Il cliente è tenuto a comunicare a Cadida il nome e l'indirizzo del nuovo utente. La locazione a scopo di lucro e la cessione mediante leasing non sono consentite.
8.7 Il cliente non acquisisce sul software diritti ulteriori rispetto a quelli indicati ai punti da 8.1 a 8.6 e al punto 8a.
8.8 Il cliente non rimuoverà le indicazioni di copyright e le altre indicazioni di proprietà presenti sui supporti dati, nel programma o nella documentazione.
8.9 In tutti i casi di cessazione del suo diritto di utilizzo (ad es. a seguito di recesso dal contratto), il cliente restituisce senza indugio il software fornitogli nonché gli eventuali ulteriori oggetti contrattuali forniti e cancella tutte le copie, salvo che sia tenuto per legge a una conservazione più lunga. Egli conferma per iscritto a Cadida l'avvenuto adempimento.
8a. DIRITTI SUL CODICE DI PROGRAMMA E SUI RISULTATI DEL LAVORO
8a.1 Il software, il codice sorgente e il codice oggetto, le librerie, i componenti, i modelli, gli esempi, la documentazione e il materiale didattico di Cadida, nonché tutti i risultati del lavoro realizzati su incarico (complessivamente «risultati del lavoro»), sono protetti dal diritto d'autore. Tutti i diritti su di essi restano in capo a Cadida, salvo che vengano espressamente concessi.
8a.2 Il cliente acquisisce diritti di utilizzo sui risultati del lavoro soltanto nella misura espressamente stabilita dall'offerta o dal contratto. In mancanza di una tale previsione, egli riceve il diritto non esclusivo, non trasferibile e non sublicenziabile di utilizzarli all'interno della propria impresa per lo scopo presupposto dal contratto.
8a.3 I diritti di utilizzo si trasferiscono soltanto con il pagamento integrale del corrispettivo concordato. Fino a tale momento l'utilizzo è consentito solo in via provvisoria. Cadida può revocarlo finché il cliente è in mora con il pagamento.
8a.4 Il codice sorgente viene consegnato soltanto se l'offerta o il contratto lo prevedono espressamente (cfr. punti 3.5 e 4.4). Il cliente può utilizzare, manutenere e sviluppare ulteriormente il codice sorgente consegnato soltanto per lo scopo concordato.
8a.5 Le parti di programma, le librerie e i componenti già esistenti prima dell'incarico restano di titolarità di Cadida, anche se confluiscono nei risultati del lavoro. Su di essi il cliente acquisisce soltanto i diritti di cui necessita per l'utilizzo conforme al contratto.
8a.6 Senza il previo consenso scritto di Cadida (è sufficiente un'e-mail), il cliente non può cedere a terzi i risultati del lavoro o parti di essi, né venderli, locarli, concederli in sublicenza, renderli accessibili al pubblico, integrarli in prodotti destinati alla rivendita o utilizzarli per corsi di formazione e materiali di terzi. È consentita la cessione a fornitori di servizi che lavorano per il cliente, nella misura in cui lo scopo concordato lo richieda e questi siano vincolati alle presenti condizioni. Resta impregiudicato il punto 8.6 per il software standard fornito.
8a.7 Le indicazioni relative al diritto d'autore e ai diritti di protezione non possono essere rimosse né modificate.
8a.8 Restano impregiudicati i diritti inderogabili del cliente previsti dalla legge, in particolare ai sensi degli articoli 69d e 69e della legge tedesca sul diritto d'autore (UrhG).
8a.9 Al codice contenuto nei libri di Cadida e ai relativi download si applicano le condizioni di utilizzo riportate nel rispettivo libro.
9. CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
9.1 Per la fornitura del software il cliente corrisponde a Cadida il canone di licenza concordato. Le ulteriori prestazioni (ad es. capitolato tecnico, adattamento del software) sono remunerate sulla base del tempo effettivamente impiegato da Cadida, alle tariffe giornaliere concordate tra il cliente e Cadida. L'importo dettagliato del corrispettivo dovuto nonché gli eventuali acconti o pagamenti rateali concordati risultano da quanto stabilito nella conferma d'ordine. Tutti i prezzi si intendono al netto dei costi di spedizione, imballaggio, assicurazione, delle spese di viaggio e di trasferta e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di volta in volta vigente per legge.
9.2 In mancanza di indicazioni diverse, i prezzi contrattuali sono esigibili senza detrazioni entro un termine di quattordici giorni dal ricevimento della fattura da parte del committente.
9.3 Se il committente è in mora con un pagamento, Cadida ha diritto di esigere, a decorrere dal relativo momento, interessi pari all'8% in più rispetto al tasso di riferimento di volta in volta vigente della Banca centrale europea (BCE).
9.4 Il committente ha diritto alla compensazione, anche qualora vengano fatti valere reclami per vizi o controcrediti, soltanto se i controcrediti sono stati accertati con sentenza passata in giudicato, sono stati riconosciuti da Cadida Software GmbH o sono incontestati. Il committente è legittimato all'esercizio di un diritto di ritenzione soltanto se il suo controcredito si fonda sullo stesso rapporto contrattuale.
10. COLLAUDO
10.1 Il collaudo del software ha luogo dopo il suo completamento, di norma dopo l'adattamento e l'installazione del software.
10.2 Salvo diverso accordo tra Cadida e il cliente nel singolo caso, Cadida dimostra al cliente, mediante adeguati test di collaudo, la presenza nel software delle funzioni descritte nel capitolato tecnico o altrimenti concordate.
10.3 Se il software corrisponde in tutti i punti essenziali alle funzioni descritte nel capitolato tecnico o altrimenti concordate, Cadida e il cliente redigono senza indugio un verbale di collaudo scritto e lo sottoscrivono. Con la sottoscrizione del verbale di collaudo da parte del cliente e di Cadida, il software si considera collaudato. Gli eventuali vizi non essenziali riscontrati devono essere annotati nel verbale e vengono eliminati da Cadida entro un termine adeguato. Il cliente non può rifiutare il collaudo a causa di vizi non essenziali.
10.4 Se il cliente è tenuto al collaudo e ciononostante non sottoscrive il verbale di collaudo, Cadida può fissare un termine adeguato per la sottoscrizione, decorso inutilmente il quale il software si considera collaudato.
11. ADEMPIMENTO SUCCESSIVO
11.1 In caso di vizio delle prestazioni contrattualmente concordate, in particolare del software compresa la relativa documentazione, il cliente lo segnala senza indugio, indicando le informazioni utili per l'individuazione del vizio.
11.2 Se il cliente comunica un vizio ai sensi del punto 11.1, Cadida provvederà a eliminarlo. L'adempimento successivo avviene, a scelta di Cadida, mediante eliminazione del vizio o nuova realizzazione.
11.3 Se Cadida non riesce a portare a buon fine l'adempimento successivo entro un termine adeguato, il cliente ha diritto alla riduzione del corrispettivo o al recesso. L'attesa dei termini non è necessaria soltanto nei casi previsti dalla legge, in particolare quando l'adempimento successivo è rifiutato in modo definitivo e serio, non è riuscito o non è ragionevolmente esigibile per il cliente.
11.4 Un diritto del cliente al risarcimento del danno in luogo della prestazione si determina secondo le limitazioni di responsabilità di cui al punto 12 delle presenti Condizioni generali di contratto. Un diritto di recesso e di risarcimento del danno in luogo dell'intera prestazione sussiste tuttavia soltanto in caso di vizi rilevanti.
11.5 Il diritto all'adempimento successivo si prescrive nel termine di un (1) anno a decorrere dal collaudo della prestazione. In caso di dolo e di assunzione di una garanzia restano impregiudicate le disposizioni di legge in materia di garanzia per vizi.
11.6 Le parti precisano quanto segue:
Tali eccezioni non costituiscono un vizio e possono essere risolte per Lei mediante un contratto di assistenza separato.
Se nuovi requisiti, un nuovo ambiente o una nuova modalità di utilizzo non descritti nella documentazione provocano un malfunzionamento, non si tratta di un vizio.
Se dati, come file (ad esempio disegni, piani, definizioni di parti, file di input e simili), che non erano disponibili al momento del collaudo provocano un malfunzionamento, non si tratta di un vizio.
Se la programmazione o lo scripting del cliente determinano uno scostamento della funzionalità effettiva del software da quella prevista, tale scostamento non deve essere considerato un vizio del software. Il cliente esegue lo scripting sotto la propria responsabilità e a proprio rischio.
12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
12.1 Cadida risponde per il risarcimento del danno secondo le disposizioni di legge in caso di lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute e per i danni ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Produkthaftungsgesetz).
12.2 Per gli altri danni Cadida risponde esclusivamente alle seguenti condizioni:
(a) Cadida risponde secondo le disposizioni di legge
- per i danni causati da comportamento fraudolento o dalla mancanza di una qualità garantita da Cadida;
- per i danni causati con dolo o colpa grave da Cadida, da uno dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari.
(b) Per i danni derivanti dalla violazione per colpa lieve di obblighi contrattuali essenziali, salvo nei casi indicati ai punti 12.1 e 12.2 (a), primo trattino, Cadida risponde per il risarcimento del danno entro il limite dell'importo del danno prevedibile, il cui verificarsi era tipicamente da attendersi nei contratti del presente tipo. Per obbligo contrattuale essenziale nel senso sopra indicato si intende un obbligo essenziale per il raggiungimento dello scopo del contratto o il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente può regolarmente fare affidamento.
12.3 Il concorso di colpa del cliente deve essere imputato all'importo di un'eventuale pretesa di risarcimento del danno. In particolare, Cadida risponde del recupero di dati soltanto nella misura in cui il cliente abbia adottato tutte le misure di salvataggio dei dati necessarie e adeguate e abbia garantito che i dati possano essere ricostruiti con un impegno ragionevole a partire da materiale di dati conservato in forma leggibile da macchina.
12.4 Per i cosiddetti programmi di scansione del software (programmi che effettuano l'acquisizione elettronica di documenti cartacei e la loro conversione in materiale di dati leggibile da macchina), il punto 12.3, secondo periodo, si applica per analogia, con l'ulteriore condizione che il cliente abbia garantito che i dati, fino alla loro conversione in forma leggibile da macchina, possano essere ricostruiti con un impegno ragionevole a partire da materiale di dati conservato fisicamente.
12.5 Per il resto è esclusa qualsiasi responsabilità.
13. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
13.1 Il cliente e Cadida si impegnano a trattare in modo strettamente riservato le informazioni ricevute sull'altra parte contraente nell'ambito delle trattative e dell'esecuzione del contratto. Il termine «informazione» deve essere inteso, in linea di principio, in senso ampio e comprende qualsiasi documento in formato elettronico e cartaceo, comprese le condizioni del contratto, nonché le informazioni apprese nel corso di una presentazione o discussione orale. Sono escluse le informazioni di pubblico dominio o che il cliente ovvero Cadida abbiano comprovatamente ricevuto da terzi senza essere tenuti alla riservatezza. Le informazioni riservate ricevute vengono utilizzate soltanto nella misura necessaria all'adempimento dello scopo del contratto. Un utilizzo per altri scopi non è consentito, salvo che il cliente ovvero Cadida vi abbiano previamente acconsentito per lettera.
13.2 Al termine delle rispettive prestazioni, Cadida ovvero il cliente restituiranno le eventuali informazioni riservate ricevute e cancelleranno tutte le copie rimanenti.
13.3 Cadida rispetta le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati.
14. CESSIONE
La cessione o il trasferimento di diritti e/o obblighi derivanti da un contratto da parte del cliente richiede il consenso di Cadida.
Il cliente non ha il diritto di cedere i propri crediti derivanti dal presente contratto né di trasferire in altro modo a terzi, in tutto o in parte, diritti od obblighi derivanti dal presente contratto senza il consenso di Cadida Software GmbH. Cadida Software GmbH ha tuttavia il diritto di cedere il presente contratto a un'altra impresa senza il consenso del cliente.
15. SERVIZI DI ASSISTENZA
15.1 Le prestazioni di installazione e di assistenza per i prodotti software di Cadida Software GmbH richiedono un ordine separato in forma scritta. I nostri servizi di assistenza sono prestati nell'ambito di contratti di servizi. L'assistenza è garantita in lingua tedesca. Essa viene prestata esclusivamente in teleassistenza, ossia tramite telefono e Internet. A tal fine il cliente deve predisporre la possibilità di accedere al proprio sistema informatico mediante controllo remoto.
15.2 L'allestimento di postazioni di lavoro al videoterminale idonee presso il cliente è esclusivamente compito e responsabilità di quest'ultimo. Esso non è né dovuto né verificato da parte nostra.
15.3 L'assistenza per software di produttori terzi non viene prestata da noi, bensì tramite gli helpdesk di assistenza dei rispettivi produttori, salvo che sia stato stipulato un contratto di assistenza aggiuntivo.
15.4 Durante il funzionamento di prova e durante l'installazione il cliente deve garantire la presenza di dipendenti competenti. Qualora lo riteniamo necessario, il cliente deve sospendere altre attività sul sistema informatico durante il nostro lavoro.
15.5 Per i ticket di assistenza il tempo di risposta è limitato nei periodi di ferie di agosto e delle ultime due settimane di dicembre.
I seguenti servizi non costituiscono servizi di assistenza: corsi di formazione, istruzioni, installazioni di software, adattamenti personalizzati di moduli, verifica dei backup, verifica o installazione di programmi di terzi, interrogazioni di database, report, modifiche rapide, configurazione di server, amministrazione di sistema.
15.6 I servizi di assistenza vengono fatturati alla fine di ogni mese in unità di 15 minuti alla tariffa oraria di volta in volta vigente, salvo diverso accordo.
15.7 Il termine di preavviso per la disdetta dei contratti di assistenza è di 3 mesi; ciò vale per entrambe le parti, salvo che trovino applicazione altre disposizioni.
16. CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE
Condizioni generali – Contratto di licenza software
17. SUBAPPALTATORI
Cadida ha il diritto di avvalersi, in tutto o in parte, di subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni.
18. DISPOSIZIONI FINALI
18.1 Tutti gli accordi che comportino una modifica, un'integrazione o una specificazione delle presenti Condizioni generali di contratto devono essere stipulati per iscritto. Ciò vale anche per la modifica della presente clausola sulla forma scritta.
18.2 Qualora singole clausole delle presenti Condizioni generali di contratto siano o diventino, in tutto o in parte, invalide o inattuabili, la validità delle restanti disposizioni non ne è pregiudicata. Lo stesso vale nel caso in cui le presenti Condizioni generali di contratto presentino una lacuna. Le parti sono tenute a sostituire le disposizioni invalide con disposizioni valide che si avvicinino il più possibile al senso della disposizione invalida.
18.3 Il foro competente per tutte le controversie derivanti da un contratto è Freiburg im Breisgau.
18.4 Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania.
Versione del 25 ottobre 2026
